CASO PLUSVALENZE

Anche Arrivabene ricorre al Collegio di Garanzia contro l'inibizione

L'ex amministratore delegato della Juventus si aggiunge ad Agnelli, Paratici, Cherubini e Vellano

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Dopo Agnelli, Paratici, Cherubini e Vellano, anche Maurizio Arrivabene, ex amministratore delegato del club bianconero, ha fatto ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport presso il Coni contro l'inibizione di 24 mesi inflitta dalla corte d'appello federale per il caso plusvalenze.

Vedi anche Plusvalenze, la Juventus ha depositato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni juventus Plusvalenze, la Juventus ha depositato il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni L'ex dirigente bianconero "con il presente atto - si legge in una lunga nota - chiede al Collegio di Garanzia: in via principale, di annullare senza rinvio l'impugnata decisione per l'inammissibilita' del ricorso per revocazione della Procura Federale, in contrasto con l'art. 63, comma 2, CGS CONI e, comunque, per violazione dell'art. 63, comma 1, lett. d), C.G.S. FIGC, non costituendo gli atti di indagine trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino 'fatti nuovi' idonei a sovvertire la ratio decidendi della sentenza revocata; in subordine, di annullare senza rinvio l'impugnata decisione per violazione dei principi del contraddittorio e del giusto processo sanciti dagli artt. 111 e 24 Cost., art. 6 C.E.D.U., art. 2 CGS Coni e art. 44 CGS FIGC, nonché per violazione del diritto di difesa, in ragione della mancata correlazione tra l'accusa contestata nell'atto di deferimento e la sentenza resa all'esito del procedimento di revocazione; inoltre, di annullare senza rinvio l'impugnata decisione per violazione degli artt. 4, comma 1, e 31, comma 1, CGS FIGC in relazione all'asserita volonta' dei deferiti di sottrarsi all'applicazione di un principio contabile IAS 38 § 45, all'epoca non applicato nel settore e nemmeno ex post effettivamente accertato in sentenza come applicabile nel caso di specie; in subordine, di annullare senza rinvio l'impugnata decisione in relazione agli artt. 25 Cost., 7 C.E.D.U., 4, 30 e 31 CGS FIGC, per violazione del principio di materialità, nonché per violazione del principio di legalita' con l'affermazione in sentenza di un illecito non previsto dall'ordinamento sportivo; in via subordinata, di annullare senza rinvio l'impugnata decisione per estinzione dell'azione disciplinare promossa dalla Procura Federale per decorso dei termini, in applicazione degli artt. 119, comma 3, e 44, comma 6, CGS Figc, nonche' dell'art. 45, comma 1, CGS Coni e, in ogni caso, di annullare la sentenza per violazione dei principi del giusto processo sanciti dall'art. 44, comma 1, CGS Figc; di annullare l'impugnata decisione per l'omessa motivazione rispetto all'affermazione di responsabilità dell'odierno ricorrente; con riferimento al trattamento sanzionatorio, di annullare l'impugnata decisione per omessa motivazione sulla quantificazione delle sanzioni irrogate in violazione dell'art. 12 CGS Figc e in violazione del principio di proporzionalità nel trattamento sanzionatorio ex artt. 3 e 27 Cost; in estremo subordine, disporre il rinvio all'Organo di giustizia sportiva federale competente, che vorrà - secondo il principio di diritto sancito dal Collegio di Garanzia - di riformare, in suo favore, l'impugnata decisione. In via istruttoria, chiede che il Collegio di Garanzia voglia acquisire, ai sensi dell'art. 59, comma 7, CGS Coni, il fascicolo relativo al procedimento presso la Corte Federale d'Appello che ha emesso la sentenza oggetto dell'odierno ricorso".

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