LA DECISIONE

Milan, il Tribunale Ue: "Logo non registrabile a livello internazionale"

Respinto il ricorso del club rossonero: troppo elevata la somiglianza con il marchio di una società tedesca di prodotti di cancelleria

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Il Tribunale dell’Unione europea ha respinto il ricorso presentato dal Milan, confermando che il marchio che rappresenta lo stemma del club rossonero non può essere registrato a livello internazionale in quanto già in uso Germania, da un'azienda di prodotti di cancelleria. Secondo i giudici Ue, "l'elevata somiglianza fonetica e la media somiglianza visiva di tale segno con il marchio denominativo anteriore tedesco 'Milan' comporta un rischio di confusione da parte dei consumatori, che impedisce la loro protezione simultanea nell'Unione".

Getty Images

La vicenda era cominciata nel febbraio 2017, quando il club rossonero aveva presentato all'Euipo, l'ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale, una domanda di registrazione internazionale del suo stemma con il classico scudo e la scritta AC MILAN. Pochi mesi dopo, la società tedesca InterES aveva presentato opposizione formale a questa richiesta, contestando che già nel 1988 era stato registrato un suo marchio con lo stesso nome della squadra italiana, tutt'oggi in uso su prodotti come pennarelli, matite e colori a tempera. Secondo l'azienda, registrando il suo marchio a livello internazionale, il Milan potrebbe vendere prodotti della stessa tipologia facendo concorrenza sleale.

L'Euipo aveva accolto in toto l'opposizione da parte della società tedesca nel febbraio 2020, spingendo il club rossonero a presentare ricorso al Tribunale Ue. Ricorso che oggi è stato integralmente respinto: "Per quanto riguarda l'argomento dell'Ac Milan secondo cui il marchio richiesto gode di notorietà in Germania a causa della reputazione di tale società calcistica - si legge ancora nella sentenza - il Tribunale osserva che solo la notorietà del marchio anteriore, e non quella del marchio richiesto, deve essere presa in considerazione per valutare se la somiglianza dei prodotti designati da due marchi sia sufficiente a far sorgere un rischio di confusione. Di conseguenza, il Tribunale dichiara che le somiglianze dei due segni in questione sono, nel loro insieme, sufficienti per concludere che esista un rischio di confusione".

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