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Trapani Shark, ufficiale l'esclusione dalla Serie A di basket: ammenda da 600mila euro

Decisione presa a causa di "una palese alterazione della uguaglianza competitiva delle squadre in campo"

12 Gen 2026 - 20:19
 © trapanishark.it

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Il Giudice sportivo nazionale della Federbasket ha disposto l'esclusione della Trapani Shark dalla partecipazione al Campionato di Serie A per la presente stagione sportiva 2025-2026, conservando il diritto di iscriversi ai campionati senior a libera partecipazione. La decisione è stata presa dopo la riunione tra Fip e Lega Basket Serie A. Annullate tutte le partite sin qui disputate dalla Trapani Shark come previsto dall'art. 17, comma 3, del Regolamento Esecutivo Gare. È stata inoltre applicata la sanzione dell'ammenda di 600.000 euro, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi come previsto dall'art. 56, comma 2, del Regolamento di Giustizia.

Inoltre, il presidente Valerio Antonini, è stato inibito per tre mesi ai sensi dell'art. 44 del Regolamento di Giustizia. È stata disposta la trasmissione degli atti all'Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti Senior e al Comitato Nazionale Allenatori per l'annullamento dei tesseramenti Cna, ai sensi degli artt. 18 e 19 del regolamento Esecutivo Tesseramento e dell'art. 56, comma 3, del Regolamento di Giustizia.

Secondo il giudice, si è configurata "una palese alterazione della uguaglianza competitiva delle squadre in campo, che deriva dallo schieramento da parte della Trapani Shark di una formazione evidentemente non in grado di competere con l'avversaria, al fine di disputare formalmente la gara in questione e non incorrere in una seconda rinuncia che comporterebbe il ritiro definitivo dal presente Campionato". Si è "ritenuto pertanto corretto ed equo per il caso in questione - prosegue il comunicato - assimilare la disputa della gara con una formazione evidentemente non in grado di competere con l'avversaria a una vera e propria rinuncia alla stessa".

Come cambia il campionato - Con l'esclusione di Trapani, dunque, il campionato di Serie A di basket passa da 16 a 15 squadre partecipanti.Come detto, tutti i risultati precedenti delle partite del club siciliano sono di fatto cancellati e d’ora in poi non verranno conteggiati nella classifica generale, che subisce modifiche sostanziali anche in vista della prossima Final Eight di Coppa Italia. Inoltre, invece di due retrocessioni al termine della stagione ce ne sarà soltanto una

LA CLASSIFICA

  1. Virtus Bologna, 24 punti
  2. Germani Brescia, 24 punti
  3.  EA7 Emporio Armani Milano, 20 punti
  4. Umana Reyer Venezia, 20 punti
  5. Bertam Derthona Basket, 18 punti
  6. Pallacanestro Trieste, 14 punti
  7. Apud Old Wild West Udine, 12 punti
  8. Napoli Basketball 12 punti
  9. Vanoli Basket Cremona, 12 punti
  10. Dolomiti Energia Trentino, 12 punti
  11. Openjobmetis Varese, 10 punti
  12. Banco di Sardegna Sassari, 10 punti
  13. Una Hotels Reggio Emilia, 8 punti
  14. Nutribullet Treviso Basket, 6 punti
  15. Acqua San Bernardo Cantù, 6 punti

IL COMUNICATO DI TRAPANI

"La società Trapani Shark S.r.l. comunica di aver regolarmente ottemperato a tutte le prescrizioni previste per la scadenza del 16 dicembre.

Ciò premesso, alla luce dell’intensa corrispondenza intercorsa con le Istituzioni sportive nel periodo compreso tra il 9 e il 13 dicembre 2025, la Società ritiene opportuno precisare quanto segue.

1.In data 20 novembre 2025, alla scrivente è stato notificato un avviso di accertamento IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, Sede di Trapani. Tale atto è stato integralmente contestato sia nel merito sia sotto il profilo della legittimità, mediante rituale ricorso depositato presso la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Trapani, corredato da istanza di sospensione cautelare e da ampia documentazione probatoria, comprensiva di giurisprudenza consolidata.

2.In data 24 novembre 2025, il Consiglio Federale, facendo riferimento al suddetto atto impositivo, ha disposto – ai sensi dell’art. 11, comma 5, lett. B del Manuale per la concessione della Licenza Nazionale Professionisti e condizioni per la permanenza nel Campionato Professionistico 2025/2026, nonché dell’art. 110 del Regolamento Organico – l’irrogazione di un punto di penalizzazione in classifica e il blocco dei tesseramenti e del deposito di nuovi contratti.

Il provvedimento risulta motivato anche da presunti inadempimenti che la scrivente ha già provveduto a sanare, come attestato dalle liberatorie definitive dei Sig.ri Riccardo Sbezzi e Sergio Solina, trasmesse in data 12 dicembre 2025.

Tale sanzione si aggiunge a quella già irrogata nel maggio 2025, quando per il medesimo identico motivo furono assegnati quattro punti di penalizzazione, mai commutati. L’ulteriore penalizzazione di un punto per la stessa ragione configura pertanto un’evidente duplicazione sanzionatoria, in violazione del principio del ne bis in idem e dell’art. 25 del Regolamento Esecutivo Professionisti.

3. Nella nota del 10 dicembre 2025 è stato già riconosciuto l’avvenuto pagamento delle somme dovute al Sig. Riccardo Sbezzi; tuttavia, tale circostanza non ha determinato la rimozione del blocco disposto con delibera n. 151/2025.

Tale posizione ignora che l’unico atto impositivo residuo riguarda esclusivamente un debito IVA, il quale – ai sensi dello stesso Manuale Licenze (art. 11, comma 5, lett. B) – non rientra tra gli inadempimenti rilevanti ai fini delle sanzioni sportive, espressamente limitati a posizioni IRPEF, INPS e Fondo Fine Carriera.

La Società è pienamente in regola con tali obbligazioni, come comprovato dalle quietanze già trasmesse e mai contestate.

Con riferimento al presunto mancato pagamento del ravvedimento operoso, secondo l’interpretazione delle Istituzioni sportive, si evidenzia che la Società ha regolarmente versato cinque rate, non conclusive rispetto all’importo complessivo delle sanzioni, ma integralmente idonee a coprire la quota capitale iniziale delle imposte IRPEF e INPS.

L’eccedenza dell’importo contestato (oltre 500.000 euro rispetto ai reali 340.000 euro) è stata generata da un errore materiale imputabile al Gruppo Alfieri, che ha proceduto a una tripla compensazione del medesimo importo, circostanza già oggetto di specifica contestazione nel ricorso tributario e non imputabile alla scrivente.

4. La nota congiunta del 13 dicembre 2025, nel negare l’integrazione del tesseramento del Sig. Alex Latini quale Capo Allenatore e del Sig. Patti, richiama l’art. 15 del Regolamento Esecutivo di Lega, sostenendo l’assenza dei presupposti per procedure di tesseramento “trasformativo” e la tardività delle richieste.

Tale interpretazione è ritenuta dalla scrivente erronea. L’art. 15, comma 1, richiede infatti una dichiarazione attestante il pagamento di stipendi e oneri contributivi e l’assenza di debiti erariali scaduti, ma non equipara un debito IVA contestato a un inadempimento ostativo, né preclude l’integrazione di contratti già esistenti, come quello del Sig. Latini, già regolarmente tesserato come assistente e legittimamente impiegato in via temporanea nella gara precedente ai sensi dell’art. 110 del Regolamento Organico.

Parimenti infondata risulta la contestazione di tardività – quantificabile in pochi minuti – che non può ritenersi applicabile a integrazioni contrattuali motivate da comprovate emergenze operative.

5. Vengono inoltre ignorati precedenti giurisprudenziali di assoluto rilievo, tra cui la sentenza cautelare della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia del 4 dicembre 2025 nel procedimento relativo al Brescia Calcio 1911 S.p.A., che ha sospeso l’esecuzione di un atto impositivo fondato su presupposti analoghi a quelli contestati alla scrivente, riconoscendo il fumus boni iuris e il periculum in mora. Si richiamano altresì numerosi interventi del TAR Lazio che, in controversie sportive analoghe, hanno disposto la sospensione delle sanzioni federali in attesa della definizione del giudizio tributario di merito.

6. La Società sta subendo gravi pregiudizi operativi, tra cui l’assenza del Primo Assistente Sig. Ivica Skelin, giustificata da certificazione medica rilasciata in Croazia, con conseguenti difficoltà nella gestione della squadra e dello staff tecnico. Tali criticità risultano ulteriormente aggravate dal blocco dei tesseramenti, che altera l’equilibrio del campionato in corso, in violazione dei principi di proporzionalità e buona fede sportiva di cui all’art. 1 dello Statuto FIP e all’art. 2 del Regolamento Organico.

Inoltre, il diniego dell’integrazione del contratto del Sig. Patti espone la Società al rischio di ulteriori sanzioni pecuniarie, già irrogate, pari a 50.000 euro per gara, ai sensi dell’art. 15, comma 6, del Regolamento Esecutivo LBA.

Alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente Società chiede con la massima urgenza:

A) di procedere all’immediata integrazione e approvazione dei contratti già depositati del Sig. Alex Latini (quale Capo Allenatore) e del Sig. Patti, in applicazione dell’art. 110 del Regolamento Organico e dell’art. 15 del Regolamento Esecutivo LBA, riconoscendo la legittimità dell’upgrade di ruolo per contratti già esistenti e l’irrilevanza del debito IVA contestato ai fini del rilascio delle licenze;

B) di revocare in autotutela il blocco dei tesseramenti e la penalizzazione in classifica, ai sensi dell’art. 11, comma 5, lett. B del Manuale Licenze, considerata la pendenza del ricorso tributario e l’assenza di inadempimenti rilevanti ai fini sportivi;

C) di fornire un riscontro scritto e motivato sulle ragioni per cui un debito IVA contestato sia stato illegittimamente equiparato a un inadempimento ostativo, in difformità rispetto al Manuale Licenze e ai precedenti federali.

La Società, nell’ottica di una risoluzione bonaria di una vicenda che la vede ingiustamente penalizzata, manifesta la propria disponibilità a partecipare a un tavolo conciliativo con le Istituzioni sportive, FIP e Lega, ribadendo tuttavia la piena regolarità della propria posizione e riservandosi di tutelare le proprie ragioni in ogni sede competente".

Il comunicato - "Il Giudice Sportivo Nazionale,

visto il referto ed il rapporto della gara n. 114 tra Trapani Shark-Dolomiti Energia Trento disputata in data 10 gennaio 2026;

letto l’allegato al rapporto della gara redatto dal Sostituto Procuratore Federale;

considerata la rinuncia alla precedente gara operata nel corso del presente Campionato da parte della Trapani Shark (Gara n. 105 del 4 gennaio 2026 C.U. 398 del 5 gennaio 2026, GSN n. 109);

rilevato, dalla lettura congiunta dei predetti documenti inerenti la gara in oggetto: – che nell’imminenza dell’inizio della partita, su richiesta del capitano della Trapani Shark, F. Pugliatti, si è svolta una breve riunione negli spogliatoi degli arbitri alla presenza dello stesso Sostituto Procuratore Federale, degli arbitri, dei capitani delle due squadre, Forray e lo stesso Pugliatti, nonché dei rispettivi dirigenti, nel corso della quale il capitano della Trapani Shark comunicava che l’atleta Rossato, malgrado fosse iscritto a referto, non era nelle condizioni fisiche di potere scendere in campo, mentre lo stesso Pugliatti, unitamente al compagno di squadra Sanogo, malgrado anch’essi infortunati, avrebbero provato a giocare; – che la Trapani Shark inseriva a referto solo sette giocatori, due dei quali (F. Pugliatti e A. Sanogo), dopo soli 6”, chiedevano loro stessi di abbandonare il campo senza avere partecipato attivamente al gioco, dichiarando di essere infortunati, mentre un terzo giocatore (R. Rossato), seduto in panchina, non entrava in campo al momento della sostituzione, dichiarando di essere indisposto; – che la gara in oggetto è stata dichiarata conclusa dagli arbitri a 5’49” del primo quarto, essendo rimasto in campo un solo giocatore della squadra del Trapani Shark, avendo gli altri commesso sistematicamente falli di gioco sino a raggiungerne il limite consentito;

tenuto inoltre conto del comportamento generale della Società Trapani Shark, contraddistinto, nel corso della presente stagione sportiva, da delibere del Consiglio Federale relative a irregolarità regolamentari che hanno determinato l’applicazione di punti di penalizzazione e il blocco dei tesseramenti, nonché da deferimenti da parte della Procura Federale e relative decisioni del Tribunale Federale, con le quali sono stati applicati ulteriori punti di penalizzazione e la sanzione della inibizione nei confronti del legale rappresentante della Società Trapani Shark, oltre che da provvedimenti di questo GSN di applicazione della sanzione dell’ammenda ai sensi dell’art. 13.4 comma 4 DOA, per avere depositato presso la Lega Basket A un numero di contratti atleti inferiore a quello obbligatoriamente previsto in caso di opzione per la formula del 6+6, e, da ultimo, dal provvedimento di esclusione della Trapani Shark dalla Basket Champions League adottato dalla FIBA per quanto accaduto il 6 gennaio 2026: “la gara fra Hapoel Netanel Holon e Trapani Shark è stata registrata come sconfitta a tavolino per Trapani (38-5) poiché la squadra aveva meno di due giocatori in campo pronti a giocare. Ai sensi dell’art. 14.5.4 del regolamento delle Competizioni BCL un club che perde una gara per forfait o sconfitta a tavolino nei play in e nei play off perde l’intera serie” (nota ufficiale della BCL);

rilevato che tutti i soggetti coinvolti nelle attività della FIP sono tenuti al rispetto dei principi fondamentali di integrità e lealtà implicanti il dovere di astenersi da pratiche fraudolente, nonché, tra l’altro, da comportamenti che possano danneggiare l’immagine della FIP o compromettere la correttezza delle competizioni (art. 1.3.2 Codice etico Fip);

rilevato che, come affermato su un caso analogo dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni (sez. I, prot. N. 603 del 2019), “la lealtà sportiva, alla stregua del principio di buona fede nel diritto civile, oltre ad essere una regola del diritto sportivo, rappresenta anche un parametro di valutazione dei comportamenti e del rispetto delle norme sportive, sia generali che delle singole Federazioni. Grazie alla sua duplice natura, di obbligo per le società sportive e i tesserati e, al tempo stesso di parametro di valutazione per gli Organi della giustizia sportiva, il concetto di lealtà sportiva assicura la coerenza dell’intero sistema, permettendo di sanzionare comportamenti elusivi che, se valutati fuori da un quadro complessivo e solo in riferimento a singole disposizioni federali, rischierebbero di rimanere impuniti” e che “è proprio il suddetto principio/obbligo di lealtà sportiva che, per assicurare l’eguaglianza competitiva delle squadre e, quindi, la regolarità delle competizioni ufficiali, impone alle società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica”…“schierare in campo la migliore formazione consentita dalla situazione tecnica della squadra non è altro che una forma di garanzia di normalità e verità del risultato sportivo, ben potendo, lo schieramento in campo di una formazione tecnicamente inadeguata, falsare i risultati degli eventi sportivi, in violazione del principio/obbligo di lealtà sportiva”… la ratio del provvedimento del GSN di esclusione dal campionato è quella di “evitare che l’aver schierato in campo – da parte della reclamante – una formazione evidentemente non in grado di competere con l’avversaria, non sia altro che un espediente per aggirare le norme federali ed evitare di incorrere in una seconda sconfitta a tavolino, che avrebbe comportato l’esclusione dal campionato”;

ritenuto che, alla luce del sopra citato principio di lealtà sportiva, così come interpretato dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, dovendosi valutare la condotta della Trapani Shark alla luce del quadro complessivo ad essa riferibile, deve escludersi l’applicazione dell’art. 58 del Regolamento Esecutivo gare (Inferiorità numerica), dovendo ritenersi che, nel caso di specie, si configuri una palese alterazione della uguaglianza competitiva delle squadre in campo, alterazione che deriva dallo schieramento in campo da parte della Trapani Shark di una formazione evidentemente non in grado di competere con l’avversaria, al fine di disputare formalmente la gara in questione e non incorrere in una seconda rinuncia che comporterebbe il ritiro definitivo dal presente Campionato;

ritenuto pertanto corretto ed equo, per il caso in questione, assimilare la disputa della gara con una formazione evidentemente non in grado di competere con l’avversaria, gara poi conclusasi a 5’49” del primo quarto per inferiorità numerica, ad una vera e propria rinuncia alla stessa;

rilevato che ai sensi dell’art. 16 del Regolamento Esecutivo gare la rinuncia a due gare è considerata ritiro definitivo dal Campionato e che ai sensi dell’art. 19 del Regolamento di Giustizia l’esclusione dal Campionato è parificata ad ogni effetto al ritiro ed alla rinuncia;

visti gli artt. 19, 44, 56, comma 2, del Regolamento di Giustizia e artt. 16 e 17, comma 3, del Regolamento Esecutivo Gare

P.Q.M.

Dispone l’esclusione della Trapani Shark (cod. FIP 050927) dalla partecipazione al Campionato di serie A per la presente stagione sportiva 2025-2026, conservando il diritto di iscriversi ai campionati Senior a libera partecipazione;

annulla tutte le partite sin qui disputate dalla Trapani Shark come previsto dall’art. 17, comma 3, del Regolamento Esecutivo Gare;

applica la sanzione dell’ammenda di Euro 600.000,00, pari a dodici volte quella prevista per la prima rinuncia dal Comunicato Ufficiale Contributi come previsto dall’art. 56, comma 2, del Regolamento di Giustizia;

applica al Legale Rappresentante pro tempore, Sig. Valerio Antonini, la sanzione della inibizione per mesi tre ai sensi dell’art. 44 del Regolamento di Giustizia;

dispone la trasmissione degli atti all’Ufficio Tesseramento per lo svincolo degli atleti Senior e al Comitato Nazionale Allenatori per l’annullamento dei tesseramenti CNA, ai sensi degli artt. 18 e 19 del regolamento Esecutivo Tesseramento e dell’art. 56, comma 3, del Regolamento di Giustizia".