NESSUNA MALAFEDE

Juve-Napoli, le motivazioni del Collegio di Garanzia

"Il Napoli agì secondo il protocollo in vigore e senza malafede, la competenza territoriale era dell'Asl"

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Il Collegio di Garanzia del Coni ha pubblicato le motivazioni della sentenza emessa lo scorso 22 dicembre sulla partita Juve-Napoli, che dovrà essere recuperata in data da destinarsi dopo la mancata disputa del 4 ottobre scorso a Torino e il conseguente annullamento del 3-0 a tavolino in favore dei bianconeri e del -1 in classifica per la squadra di Gattuso. Secondo le Sezioni Unite del Collegio di Garanzia, le decisioni dei giudici endofederali non hanno tenuto conto del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio della gerarchia delle fonti.

La società Napoli ha applicato il Protocollo FIGC vigente all’epoca dei fatti di causa, che rimandava, con riferimento alla procedura da osservare in caso fosse accertata la positività al Covid-19 di un calciatore, alla circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 e, dunque, all’esclusiva competenza della ASL territorialmente competente.

Nelle motivazioni, viene sottolineato che il ricorso del Napoli contro la sconfitta a tavolino ed il punto di penalizzazione comminate dalla Figc "è fondato e va accolto" e che il Napoli "ha agito senza malafede e in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente e, che, di conseguenza, nessuna responsabilità può essere addebitata alla società in questione".

Secondo le Sezioni Unite del Collegio di garanzia, "la richiesta di informazioni e chiarimenti da parte del Napoli, lungi dall'essere un atto preordinato a precostituire un elemento per non adempiere un obbligo, costituiva diretta applicazione della suddetta circolare, atto normativamente superiore, rispetto al quale cedono tutte le norme federali incompatibili con la medesima".

Sempre secondo il Collegio di Garanzia, infine, "il provvedimento di legge o di carattere amministrativo emesso dalle competenti autorità che, per tutelare l'interesse pubblico a cui sono preposte, impone prescrizioni comportamentali o divieti che rendono impossibile la prestazione dell'obbligato indipendentemente dalla sua volontà (cosiddetto factum principis), non può essere ravvisato nella nota della ASL Napoli 2 del 4 ottobre 2020, ma deve essere individuato nelle due note della ASL Napoli 1 del 3 ottobre 2020. Dunque, l'atto oggettivamente impeditivo della prestazione del Napoli risale già al 3 ottobre 2020.

Ne consegue, secondo il Collegio di Garanzia, che il Napoli ha agito senza malafede e in piena coerenza con quanto stabilito dalla normativa vigente e, che, di conseguenza, nessuna responsabilità può essere addebitata alla società in questione.

IL NAPOLI: "REINTEGRATA DIGNITA' E IMMAGINE"
"Le motivazioni della decisione reintegrano pienamente la dignità e l'immagine della SSC Napoli, con accoglimento dei tre motivi proposti dalla Società, assistita dagli avvocati Enrico Lubrano e Mattia Grassani. Il Collegio di Garanzia, in particolare, accogliendo il primo motivo di ricorso, ha riconosciuto che la preclusione alla trasferta si era già verificata con l'emanazione dei tre provvedimenti di sabato 3 ottobre 2020, di isolamento domiciliare dell'intero gruppo-squadra, che imponevano non solo l'obbligo di dimora, ma anche il divieto di trasferimenti e di viaggi, come previsto dalla normativa vigente". 

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