Serie A: due giornate a Kondogbia

Appiedati per un turno, tra gli altri, Medel, Paletta e Ocampos. Tre giornate a Benali

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Sono 16 i calciatori appiedati dal Giudice Sportivo dopo la 35a giornata di Serie A. Tre giornate a Benali (Pescara) e due all'interista Kondogbia. Nerazzurri che perdono anche Medel per un turno contro il Sassuolo, mentre il Milan con l'Atalanta dovrà fare a meno di Paletta e Ocampos. Gli altri squalificati sono Acquah, Rodriguez, Skriniar, Birsa, Burdisso, Capezzi, Gastaldello, Halfredsson, Jajalo, Moretti e Ragusa. Due turni a Mihajlovic.

Il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha usato la mano pesante con Benali, espulso nel match con il Crotone. Tre turni "per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione); per avere, al 31° del secondo tempo, a seguito del provvedimento di ammonizione, contestato l'operato arbitrale e rivolto al Direttore di gara un'espressione ingiuriosa". Per il francese campionato finito.

Una giornata in meno per Kondogbia dell'Inter, che tornerà a disposizione di Pioli per l'ultima di campionato a San Siro contro l'Udinese. L'ex Monaco è stato sanzionato "per avere, al 42° del secondo tempo, protestato platealmente contro una decisione dall'Arbitro proferendo un'espressione ingiuriosa verso il medesimo, accompagnata da gesti plateali".

Se la cava con due giornate di squalifica l'allenatore del Torino Mihajlovic, espulso per accese proteste dopo il rosso ad Acquah nel deby. Il tecnico serbo è stato appiedato "per avere, al 12° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale affrontando in maniera minacciosa il Quarto Ufficiale venendo a contatto con il medesimo e rivolgendogli epiteti insultanti e gravemente ingiuriosi; e per essere, successivamente, entrato sul terreno di giuoco, rivolgendo all'Arbitro espressioni insultanti ed ingiuriose".

Tra le società 5.000 euro di ammenda alla Juventus "per avere suoi sostenitori, al 39° del primo tempo, lanciato sul terreno di giuoco una bottiglietta in plastica semipiena in direzione di un calciatore della squadra avversaria senza colpirlo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza".

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