La Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche ha espresso un parere in merito alla posizione contrattuale del calciatore Lameck Banda, risultato irreperibile nei mesi scorsi, accogliendo il principio secondo cui, in presenza di specifiche condizioni, può essere sospeso l'obbligo di corrispondere la retribuzione. Il parere è stato formulato in risposta a un'istanza presentata dall'U.S. Lecce e trasmesso alla società salentina e alla Figc. Al riguardo, "impregiudicata ogni possibile valutazione nel merito della controversia", la Commissione ha stabilito che, pur se la pendenza di un contenzioso non è in linea generale circostanza sufficiente, di per sé, a escludere le relative obbligazioni dall'ammontare complessivo dei debiti da considerare ai fini dei controlli finanziari sui club (come indicato dall'art. 85 Noif della Figc), va di contro considerato, in simili casi, quanto previsto dall'Accordo Collettivo Figc / Lega Calcio Serie A / Associazione Italiana Calciatori (art. 5.2.13) riguardo le specifiche condizioni, tra le quali l'irreperibilità, che permettono la sospensione dell'obbligo di corresponsione della retribuzione. Il parere su richiesta rientra nei poteri consultivi previsti dall'art. 13 bis, comma 4, lett. g) del Decreto Legislativo 28 febbraio 2021), che, ha introdotto appunto la possibilità per i club vigilati di contattare in via preventiva la Commissione riguardo operazioni su cui si nutrano dubbi. Il parere, il primo richiesto da un club vigilato dopo il precedente richiesto dalla Figc a gennaio sulla legittimità dell'entrata in vigore con immediatezza della modifica all'indicatore di costo del lavoro allargato, è stato trasmesso alla U.S. Lecce S.p.A. e alla Figc.