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Plusvalenze Juve, le motivazioni del Collegio di garanzia: confermato l'impianto accusatorio

Entro trenta giorni il nuovo pronunciamento della Corte Federale: penalizzazione certa

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Plusvalenze Juve, le motivazioni del Collegio di garanzia: confermato l'impianto accusatorio - foto 1
© Getty Images

L'attesa è finita, sono state rese note infatti le motivazioni del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni che lo scorso 20 aprile, dopo il ricorso della Juventus contro la Figc e la sentenza della Procura Federale, aveva disposto la restituzione dei 15 punti di penalizzazione ai bianconeri rimandando alla Corte stessa il compito di un nuova valutazione. Con un documento di 75 pagine, il Collegio ha sostanzialmente confermato l'impianto accusatorio, partendo dalla legittimità riconosciuta della riapertura del processo, ribadendo poi l'illecito sportivo (il famoso articolo 4) e sottolineando una preordinata modalità di violazione delle regole: per la precisione una "voluta e reiterata alterazione delle evidenze contabili per effetto di numerose plusvalenze i cui valori erano fittizi". Pertanto, nel chiedere una rimodulazione della sentenza, appare scontata una nuova penalizzazione in classifica che verrà probabilmente rivista ma che arriverà con tutta certezza. Adesso bisogna attendere trenta giorni per la nuova sentenza della Corte Federale d'Appello che presumibilmente arriverà per la fine del campionato, ricollocando la Juve, ora seconda in classifica, in una posizione che terrà conto del principio di afflittività.

La chiave è quella di ridefinire le responsabilità dei dirigenti senza delega. Una sorta di assist verso il ritorno al -9. Tuttavia, per i giudici dell'ultimo grado della giustizia sportiva vanno rimodulate le responsabilità relative agli "amministratori privi di deleghe della Juventus" con un effetto che può anche rimbalzare sull'entità della penalizzazione per il club. "Considerato, infatti, che la misura della sanzione della penalizzazione inflitta alla Juventus risulta determinata in relazione alle accertate violazioni dei suoi rappresentanti e dei suoi dirigenti, nonché dei suoi amministratori senza delega, il venir meno, per l`accertato vizio motivazionale, della sanzione per questi ultimi si riflette, allo stato, anche sulla sanzione complessiva irrogata alla società e rende, quindi, necessaria una nuova valutazione della Corte Federale d`Appello sulle eventuali responsabilità dei singoli amministratori senza delega e poi anche della stessa società Juventus". Il tema è quello di specificare se l'apporto di dirigenti senza deleghe(in pratica quelli del Cda, mentre sulle responsabilità degli apicali non c'è nessuna indicazione tanto che le inibizioni sono già state confermate), è stato valutato nella determinazione dei punti di penalizzazione. Sembra esplicito l'indirizzo verso un ridimensionamento della sanzione per il club, che potrebbe anche far tornare la vicenda alla prima richiesta di nove punti della Procura federale.

LE MOTIVAZIONI DEL COLLEGIO DI GARANZIA - Il Collegio di Garanzia dello Sport a Sezioni Unite, presieduto dall’avv. Gabriella Palmieri, ha reso note le motivazioni riguardo alla decisione assunta, con dispositivo del 20 aprile 2023, a seguito del ricorso presentato dalla società F.C. Juventus S.p.A. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e la Procura Federale FIGC avverso la decisione della Corte Federale di Appello presso la FIGC, Sezioni Unite, n. 0063/CFA-2022-2023, emessa in data 20 gennaio 2023 e depositata in data 30 gennaio 2023, nonché con riferimento ai ricorsi presentati da Andrea Agnelli, Fabio Paratici, Federico Cherubini, Pavel Nedved, Paolo Garimberti, Assia Grazioli - Venier, Caitlin Mary Hughes, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Enrico Vellano, Maurizio Arrivabene avverso la medesima sentenza della Corte Federale d’Appello presso la FIGC in relazione alle sanzioni agli stessi irrogate. 

Tutti i ricorsi sono stati trattati all’udienza pubblica e, in quella occasione, i difensori delle parti hanno illustrato le conclusioni rassegnate, insistendo per il loro accoglimento, e il Procuratore Generale dello Sport, per la Procura Generale, ha concluso per la conferma della sentenza della Corte Federale d’Appello, attesa l’infondatezza e, per alcuni aspetti, l’inammissibilità, perché motivate in fatto, delle censure articolate dai ricorrenti, chiedendo l’annullamento con rinvio per la sola parte relativa alla attribuzione dei punti di penalità alla Juventus F.C. S.p.A. per carenza di motivazione.

La fattispecie sottoposta all’esame del Collegio rientra, quindi, a pieno titolo nei limiti tracciati dalla Suprema Corte di Cassazione e dall’odierno Giudice nei citati richiami giurisprudenziali, non avendo la Corte Federale motivato il proprio convincimento sul rilevante profilo afferente all’ipotetica consapevolezza e responsabilità in ambito sportivo, ai sensi dell’art. 4, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva FIGC dei Consiglieri di Amministrazione privi di deleghe, essendosi (invero) limitata ad affermare – in via del tutto generica – di essersi riferita alle intercettazioni poste alla base della sentenza impugnata, pur connotate da gravi ed evidenti criticità, ma senza indicare in realtà, le ragioni dell’affermato coinvolgimento effettivo e concreto dei soggetti incaricati della gestione societaria della Juventus F.C. S.p.A. nelle operazioni sportive di compravendita di calciatori che hanno generato le più volte citate plusvalenze

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