SERIE A

Giudice Sportivo: Cataldi squalificato per bestemmia, multe per Milan, Lazio e Spezia

Il club biancoceleste è stato sanzionato per cori insultanti di matrice territoriale dei suoi tifosi, mentre il club rossonero è stato punito per il lancio di alcune bottigliette in campo

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La quinta giornata di campionato si è chiusa e il Giudice Sportivo della Lega Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha accordato i provvedimenti per le infrazioni emerse durante le dieci partite di questo weekend. Il provvedimento più aspro coinvolge il centrocampista della Lazio Danilo Cataldi, squalificato per un turno a causa di un'espressione blasfema nel match contro il Napoli. La Lazio è stata multata 10mila euro per cori insultanti di matrice territoriale, mentre il Milan è costretto a un'ammenda di 5mila euro per il lancio di bottigliette all'interno del recinto di gioco da parte di alcuni tifosi durante il derby.

Vedi anche Accuse di Sarri agli arbitri dopo Lazio-Napoli, Procura Figc apre un fascicolo Calcio Accuse di Sarri agli arbitri dopo Lazio-Napoli, Procura Figc apre un fascicolo Nel dettaglio, Cataldi è stato pizzicato dai collaboratori della Procura Federale “al termine della gara, nell’androne antistante gli spogliatoi, mentre contestava in maniera scomposta una decisione arbitrale proferendo, inoltre, un’espressione blasfema". Il club biancoceleste sarà chiamato inoltre a pagare una multa di 10mila euro per la condotta dei propri tifosi “per avere [...] intonato per tre volte un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto”. Stessa cifra che dovrà elargire lo Spezia “per avere suoi sostenitori, al 20° del secondo tempo, intonato un coro insultante nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, percepito da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto”. Infine, all'appello non manca il Milan. I rossoneri pagheranno 5mila euro “per avere suoi sostenitori, al 21° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco tre bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

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