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Caso plusvalenze, la Corte Federale: "Servono con urgenza metodi di valutazione"

"L'inesistenza di un metodo di valutazione non può portare a legittimare qualsiasi importo ma va trovata una norma"

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© Getty Images

Sono state pubblicate sul sito della Figc le motivazioni della sentenza della Corte Federale d'Appello a Sezioni Unite sul processo per le plusvalenze. La Corte, presieduta da Mario Luigi Torsello, pur confermando la decisione di proscioglimento degli 11 club e delle 61 persone tra dirigenti e amministratori, ha evidenziato la necessità e l'urgenza di un intervento normativo sul tema della valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive dei calciatori in conseguenza della diffusa percezione che alcuni valori si siano formati in modo totalmente slegato da una regolare transazione di mercato.

Secondo la Corte d'appello federale "è erronea la statuizione del Tribunale federale secondo cui l'inesistenza de 'il' metodo di valutazione del valore del corrispettivo di cessione/acquisizione delle prestazioni sportive di un calciatore possa legittimare l'iscrizione in bilancio di diritti per qualsiasi importo, svincolati da considerazioni inerenti l’utilità futura del diritto nonché elementi di coerenza della transazione. Ciò, difatti, renderebbe legittima qualsiasi plusvalenza e introdurrebbe un'anarchia valutativa che nessun sistema - e quindi neanche quello federale - può tollerare. È evidente che, in qualsiasi valutazione, un metodo deve essere sempre utilizzato. Ma non si può contestare il modo di procedere perché è solo uno dei metodi ammissibili; lo si può contestare, eventualmente, solo perché quel metodo manca di determinati fondamenti".

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In merito all'utilizzo dei parametri di Transfermarkt, secondo la Corte federale tali valori "possono costituire un necessario punto di riferimento al fine della valutazione della congruità di un'operazione. Parimenti la disponibilità di altri database (CIES, KPMG) nonché operazioni comparabili (autenticamente) appaiono utili informazioni allo scopo. E ciò, naturalmente, a condizione che le valutazioni composte siano ispirate ad una razionalità economica che offra garanzia di correttezza ed equità".

I giudici del processo d'appello riconoscono tuttavia che "le considerazioni del Tribunale federale, secondo cui non esisterebbe 'un' criterio valutativo, hanno un fondamento di verità allorché, con tale affermazione, si intenda prendere atto dell'inesistenza, a livello di ordinamento federale, di criteri normativamente sanciti". "È questa, dunque, la questione più ardua che il Collegio si è trovato ad affrontare: la mancanza di una pre-definizione di criteri ai quali fare riferimento. E ciò, naturalmente, nel presupposto del pieno rispetto della ripartizione di funzioni - anche all'interno dell'ordinamento federale - che non consente al giudice sportivo di sostituirsi al legislatore", si legge ancora nelle motivazioni. "Tale presa d'atto, quindi, ha agito nel senso di impedire a questo Collegio di porre a se stesso la premessa maggiore indispensabile in ogni sillogismo giudiziale: la norma espressa. Questa constatazione, unitamente alle dimensioni del fenomeno che - beninteso - sono state chiaramente avvertite, impongono l'adozione di un intervento normativo urgente".

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