Arbitri aggrediti, pene più severe

Introdotto un nuovo articolo: minimo un anno per violenza senza referto, due in caso di violenza con referto medico

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Dopo la vile aggressione da parte di due individui all'arbitro Riccardo Bernardini di Ciampino al termine della gara di Promozione laziale Virtus Olympia San Basilio-Atletico Torrenova disputata l'11 novembre, la Figc ha introdotto un nuovo articolo del Codice di Giustizia che inasprisce le pene: minimo un anno per violenza senza referto medico e minimo due anni per i casi di violenza con referto medico.

Nel contempo, è stata colmata una lacuna presente nel Codice, fissando i minimi contemplati dalla legge anche per tecnici e dirigenti, non solo per i calciatori, prima non espressamente richiamati dalla normativa.

"Abbiamo mantenuto le promesse – il commento del presidente federale Gabriele Gravina - il primo passo verso l'azzeramento dei casi di violenza nei confronti dei direttori di gara è l'innalzamento delle sanzioni per chi si macchia di questi comportamenti vergognosi. Lo abbiamo fatto per i nostri arbitri e per tutto il sistema perché non c'è spazio per i violenti nella famiglia del calcio italiano".

1. Costituisce condotta violenta, sanzionabile quale illecito disciplinare, ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale o che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.
2. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di squalifica.
3. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione minima di 1 anno di inibizione.
4. I calciatori e i tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di squalifica.
5. I dirigenti, i soci e i non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, provocando lesione personale, attestata con referto medico rilasciato da struttura sanitaria pubblica, sono puniti con la sanzione minima di 2 anni di inibizione.
6. Per le condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara, le ammende sono applicabili anche ai soggetti di cui ai commi precedenti appartenenti alla sfera dilettantistica e giovanile.

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