LE MOTIVAZIONI

Il TAS alla Uefa: "Incapaci di fornire prove schiaccianti contro il City"

Rese note le motivazioni che hanno ribaltato la squalifica di due anni dalla Champions League

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Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha reso noto le motivazioni con cui il 13 luglio ha ribaltato la sentenza della Uefa, che aveva deciso di squalificare per due anni dalle coppe europee il Manchester City per violazione del fair play finanziario. In sintesi, il club inglese è punito con un'ammenda di 10 milioni di euro perché l’Uefa non è riuscita a produrre le prove necessarie per supportare le accuse, molte delle quali cadute in prescrizione.

Come riportato da Calcio e Finanza, secondo il TAS non sono bastate le email trafugate dall’hacker portoghese, Rui Pinto (pur ammettendone l'ammissibilità), e pubblicate sul sito Football Leaks, nella quale si sosteneva che il Manchester City avesse violato le norme del Fair Play Finanziario attraverso artifici contabili, prevalentemente tramite sponsorizzazioni “gonfiate” attraverso accordi con parti correlate.

Sono due in particolare i contratti oggetto dell’indagine: quello tra il City ed Etisalat (la società di telecomunicazione di Abu Dhabi) e quello tra il club inglese ed Etihad. In particolare, Etihad ha versato oltre 220 milioni di sterline come sponsorizzazione tra il 2012/13 e il 2015/16, mentre il valore della sponsorizzazione con Etisalat non è stato reso noto. Secondo l’accusa dell’Uefa, basata in sostanza solo sulle email di Football Leaks,  l’85% del valore di queste sponsorizzazioni venivano in realtà versati direttamente dall’Abu Dhabi United Group Investment & Development, società di proprietà dello sceicco Mansour bin Zayed tramite il quale nel 2008 ha acquistato il Manchester City.

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La difesa del Manchester City davanti al TAS si è basata, tra le altre cose, sul fatto che si tratti di accuse false, in base alle testimonianze e alle “prove fattuali” presentate dal club, oltre al fatto che i “documenti ottenuti illegalmente non forniscano basi fattuali adeguati per la decisione” dell’Uefa e che le accuse fossero tutte cadute in prescrizione.

Il Tribunale sottolinea che “le email di Football Leaks non sono da sole prove sufficienti a supportare l’accusa secondo cui il City abbia comunicato all’Uefa informazioni errate nascondendo versamenti di capitale come sponsorizzazioni”. Servirebbero, infatti, in contemporanea anche prove relative a contabilità e transazioni “altrimenti non è possibile stabilire se i fatti contenuti nelle email siano stati effettivamente realizzati”. Manca, in sostanza, quello che il TAS definisce come “il tassello mancante all’interno del puzzle”.

“Sulla base delle prove fornite a tale proposito, la maggioranza del Collegio giudicante non è inoltre convinta del fatto che i contributi di sponsorizzazione versati da Etihad a MCFC siano stati procurati dallo Sceicco e/o dall’Abu Dhabi Group tramite terze parti non identificate”.

“La possibilità teorica che ciò possa essere accaduto non può certamente essere esclusa, ma non è questo il ragionamento da applicare. Piuttosto, spettava all’Uefa dimostrare pienamente che lo Sceicco e/o l’Abu Dhabi Group abbiano effettivamente inviato fondi a Etihad attraverso terzi parti, e il Collegio giudicante ha ritenuto che la UEFA non sia riuscito a farlo. Di conseguenza, la maggioranza del Collegio giudicante non è convinta che il Manchester City abbia mascherato il finanziamento azionario dallo Sceicco e/o dall’Abu Dhabi Group come ricavo da sponsorizzazione attraverso Etihad”.

In definitiva, il Collegio giudicante del Tas è giunto, tra le altre, alle seguenti conclusioni:

- Le presunte violazioni relative ai bilanci per gli esercizi chiusi a maggio 2012 e maggio 2013 sono prescritte, ma le presunte violazioni relative al bilancio per l’esercizio chiuso a maggio 2014 non lo sono.

- Le presunte violazioni relative alla regola del pareggio di bilancio per il periodo di monitoraggio 2013/2014 sono prescritte, ma le presunte violazioni relative al break-even rule per il periodo di monitoraggio 2014/2015 non lo sono.

- le spese relative al finanziamento azionario mascherato dai contributi di sponsorizzazione e pubblicità di Etisalat sono prescritte.

- Le e-mail di Football Leaks comprendono prove ammissibili.

- Il gruppo di esperti scientifici non è sufficientemente convinto del fatto che il Manchester City abbia mascherato il finanziamento azionario dallo Sceicco e/o dall’Abu Dhabi Group come ricavi di sponsorizzazione di Etihad.

- Il Collegio giudicante non è sufficientemente convinto del fatto che MCFC abbia mascherato il finanziamento azionario di HHSM e/o ADUG come contributi di sponsorizzazione di Etihad.

- Il Collegio giudicante ritiene appropriato che sia inflitta un’ammenda di 10 milioni di euro a MCFC per la mancanza di collaborazione.

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