Rissa in una gara juniores: 24 squalificati

L'increscioso episodio nel Fiorentino, nel corso del match Casellina-Fortis Juventus 1909

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Mano pesantissima del giudice sportivo territoriale del Comitato regionale Toscana, che ha squalificato 24 giocatori in seguito alla rissa scoppiata nel finale del match juniores tra Casellina di Firenze e Fortis Juventus 1909 di Borgo San Lorenzo disputato il 2 febbraio. Le due società, che si sono viste infliggere entrambe lo 0-3 a tavolino, sono state falcidiate con 12 giocatori a testa fermati. In totale 60 le giornate di squalifica comminate.

L'incontro era stato sospeso dall'arbitro al 42' della ripresa, quando gli ospiti erano in vantaggio 1-0, a seguito di una rissa tra i componenti delle squadre. Le sanzioni disciplinari più pesanti (6 turni) inflitte a un calciatore del Casellina per aver colpito con un pugno al volto un avversario. Medesima sanzione anche per un giocatore del Fortis per aver tirato un calcio alla testa a un avversario. Altri duue calciatori sono stati puniti con quattro giornate e 20 si sono beccati due turni di stop a testa.

"L'arbitro della gara in epigrafe riferisce, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l'incontro al 42' del secondo tempo, ritenuta l'impossibilita' di portarlo a termine a seguito di una rissa accesasi in campo ''tra i componenti delle due squadre ''con la conseguente applicazione della regola 3 del ''regolamento del giuoco del calcio'' che prevede che ''nessuna gara potra' iniziare o proseguire se l'una o l'altra squadra dispone di meno di sette calciatori''. Tutto cio' premesso osserva il G.S.T. che dagli atti ufficiali, che costituiscono prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge con chiarezza che l'incontro in esame e' stato sospeso perche' il generale coinvolgimento delle due squadre in una rissa, ha impedito all'arbitro di proseguirlo. Con i provvedimenti adottati in separata ma contestuale parte del presente comunicato ufficiale, e' stato sanzionato il comportamento dei componenti le due squadre che si sono cimentati in reciproci atti di violenza, che per la loro intensita' e persistenza, hanno determinato la decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente lagara. Ai fini che qui rilevano, non ha eccessiva importanza l'attribuzione del momento genetico dei fatti, dal momento che la partecipazione allo scontro e' stata generalizzata e ha determinato appunto l'impossibilita' di una prosecuzione del giuoco. Deve ricordarsi inoltre che la rissa, come altre volte questo G.S.T. ha avuto modo di statuire, consiste in una generalizzata colluttazione che determina l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre che dallo scopo di difendersi reciprocamente. E' appena il caso di aggiungere che per quanto attiene alla valutazione discrezionale rimessa all'Arbitro circa la possibilita' di continuare la gara in condizioni di regolarita' si deve osservare che nella fattispecie concreta, la sospensione della gara deriva automaticamente dalla riduzione, per effetto delle conseguenti espulsioni, dei calciatori delle due squadre ad un numero inferiore a sette, numero ritenuto dalla F.I.G.C. in base alle Regole del giuoco del calcio, quello minimo consentito, in modo da rendere non rilevante ed inopportuno, nel caso in esame, l'adozione delle formalita' di notifica dei provvedimenti di allontanamento dal campo. Ne consegue la legittimita' dell'interruzione anticipata dell'incontro e l'opportunita' quindi del successivo provvedimento di punizione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le Societa'. Per questi motivi Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana, infligge ad entrambe le societa' la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 (Art. 17 comma 1 e 2 C.G.S.) nonche' l'ammenda di Euro 200,00 (Duecento/00) con DIFFIDA".

SQUALIFICA PER SEI GARE
KANTE ALIOUNE BADARA (Casellina)
Per aver colpito con un violento pugno al volto un calciatore avversario, facendolo cadere a terra immobile per qualche secondo. La sanzione viene determinata anche in ragione della estrema pericolosità del gesto in relazione alla parte del corpo colpita. A causa delproprio comportamento scaturivano in campo gravi incidenti tra tesserati.
BADO RICARD (FORTIS JUVENTUS 1909)
Per essersi precipitato nella zona ove era scoppiata la rissa ed aver tirato un calcio alla testa ad un calciatore avversario che in quel momento si trovava a terra. La sanzione è determinata anche in ragione della estrema pericolosità del gesto, in relazione alla parte del corpo colpita.

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE
UZURIAGA JACHA ANDREE ALESSAND (CASELLINA)
Per aver colpito ripetutamente, con calci e pugni, diversi calciatori avversari.
PIEROTTOLI PIETRO (FORTIS JUVENTUS 1909)
Per aver colpito ripetutamente, con calci e pugni, diversi calciatori avversari.

SQUALIFICA PER DUE GARE
BERNOCCHI MATTEO (CASELLINA)
Per aver partecipato attivamente ad una rissa sul terreno di gioco.
BERTI MATTEO (CASELLINA)
Per aver partecipato attivamente ad una rissa sul terreno di gioco.
CIACCHERI MATTIA (CASELLINA)
Per aver partecipato attivamente ad una rissa sul terreno di gioco.
D ERRICO GIANLUCA (CASELLINA)
Per aver partecipato attivamente ad una rissa sul terreno di gioco.
FORMISANO MATTEO (CASELLINA)
Per aver partecipato attivamente ad una rissa sul terreno di gioco.
GREPPI MATTEO (CASELLINA)
Per aver partecipato attivamente ad una rissa sul terreno di gioco.
PALMERANI GIULIO (CASELLINA)
Per aver partecipato attivamente ad una rissa sul terreno di gioco.
PISHINXA GIULIANO (CASELLINA)
Per aver partecipato attivamente ad una rissa sul terreno di gioco.
PLAVCI FATMIR (CASELLINA)
Per aver partecipato attivamente ad una rissa sul terreno di gioco.
PRATESI NICCOLO (CASELLINA)
Per aver partecipato attivamente ad una rissa sul terreno di gioco.
CAMPAGNA MATTEO (FORTIS JUVENTUS 1909)
Per aver partecipato attivamente ad una rissa sul terreno di gioco.
DAGNINO ANDREA (FORTIS JUVENTUS 1909)
Per aver partecipato attivamente ad una rissa sul terreno di gioco.
DAGNOGO MOUSSA (FORTIS JUVENTUS 1909)
Per aver partecipato attivamente ad una rissa sul terreno di gioco.
GORI FABIO (FORTIS JUVENTUS 1909)
Per aver partecipato attivamente ad una rissa sul terreno di gioco.
LAAJAL ZACCARIA (FORTIS JUVENTUS 1909)
Per aver partecipato attivamente ad una rissa sul terreno di gioco.
PIERI GIULIO (FORTIS JUVENTUS 1909)
Per aver partecipato attivamente ad una rissa sul terreno di gioco.
PINI LEONARDO (FORTIS JUVENTUS 1909)
Per aver partecipato attivamente ad una rissa sul terreno di gioco.
ROMANELLI GIULIO (FORTIS JUVENTUS 1909)
Per aver partecipato attivamente ad una rissa sul terreno di gioco.
SCARPELLI PIETRO (FORTIS JUVENTUS 1909)
Per aver partecipato attivamente ad una rissa sul terreno di gioco.
SUSINI NICCOLO (FORTIS JUVENTUS 1909)

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