LA DECISIONE

Serie A, Udinese-Salernitana 3-0 a tavolino: un punto di penalizzazione ai campani

Il Giudice Sportivo ha assegnato la sconfitta ai granata per non essersi presentata a Udine

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Il Giudice Sportivo ha preso la propria decisione su Udinese-Salernitana, partita non disputata lo scorso dicembre per la mancata presentazione della squadra granata a Udine. Assegnata la vittoria 3-0 a tavolino all'Udinese con un punto di penalizzazione inflitto alla società campana in base alle sanzioni previste dall'articolo 53. Secondo il Giudice, la Salernitana non ha ha messo in opera fin da subito le cautele necessarie per la disputa del match.

La partita della Dacia Arena del 21 dicembre scorso non è stata disputata a causa del numero di positivi al Covid interni alla Salernitana per la quale l'Asl aveva disposto l'obbligo di quarantena.

Stando alle motivazioni descritte dal Giudice Sportivo nel lungo comunicato l'intervento della Asl per bloccare la trasferta sarebbe stato sollecitato dalla stessa Salernitana - "l’intervento della asl sia stato auspicato se non direttamente sollecitato dalla società campana" - come dimostrerebbero alcune email.

Tradotto, secondo il Giudice la Salernitana non avrebbe fatto tutto quello che avrebbe potuto per presentarsi in campo, nonostante i vincoli imposti dalla Asl locale.

LE MOTIVAZIONI

"Non risulta che la società reclamante (la Salernitana) - spiega il giudice sportivo, Gerardo Mastradrea, nel motivare la sua decisione - abbia messo in opera, fin dal momento della scelta iniziale delle modalità di trasferimento, tutte le cautele che, nel rispetto dei Protocolli e secondo i criteri dell'ordinaria diligenza, le avrebbero consentito la trasferta in "bolla" e in sicurezza del gruppo squadra, isolate le accertate positività, nel rispetto delle prescrizioni sanitarie generali e specifiche per il settore. E questo, tenendo conto dei tempi e delle modalità delle scelte operative e delle molteplici interlocuzioni avute, nelle more, con l'Azienda sanitaria di pertinenza prima dell'interdizione finale della trasferta".

"In base ai principi generali la reclamante - sottolinea - non può trarre beneficio esimente, ai fini 'sportivi', dal provvedimento interdittivo dell'Azienda sanitaria (factum principis), la cui genesi non l'ha vista porsi come soggetto del tutto neutrale destinato a subire solo gli effetti del suo sopravvenire, con la conseguenza ultima che deve sottostare alle sanzioni previste dal medesimo ordinamento sportivo".

Il club di Iervolino potrà adesso fare ricorso alla Corte Figc d’Appello, in caso di mancato accoglimento ci sarà la carta del Collegio di Garanzia dello Sport.

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