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Playout Serie B: Tar dichiara inammissibile il ricorso della Salernitana

15 Lug 2025 - 19:22

E' stato dichiarato inammissibile dal Tar del Lazio il ricorso con il quale la US Salernitana 1919 chiedeva l'annullamento della decisione con la quale la società contestava i provvedimenti in merito allo svolgimento dei playout del campionato di Serie B. E tutto ciò per la violazione da parte della società sportiva della cosiddetta "pregiudiziale sportiva". In particolare, la società sportiva, con il ricorso in questione chiedeva tra l'altro l'annullamento del comunicato ufficiale della Lega Nazionale Professionisti Serie B con cui, il 18 maggio scorso, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti Serie B ha disposto il rinvio delle gare di play-out "a data da destinarsi", nonché la nota della Lega dello stesso giorno con la quale il Presidente ha riscontrato la diffida trasmessa dalla stessa ricorrente.

Oltre a questo, la Salernitana chiedeva ai giudici amministrativi di voler condannare la LNPB a consentire lo svolgimento del match di play-out come originariamente programmato, o comunque a reintegrare la Salernitana nell'organico del prossimo Campionato di Serie B. Il Tar ha ritenuto che "l'eccezione relativa alla violazione da parte della Salernitana della cosiddetta pregiudiziale sportiva sia fondata e vada, pertanto, accolta". Premettendo che la "pregiudiziale" in questione si riferisce a una condizione di procedibilità del ricorso giurisdizionale amministrativo, consistente nel previo esaurimento di tutti i gradi della giustizia interna dello sport, i giudici hanno osservato come il Comunicato ufficiale del 18 maggio scorso oggetto del giudizio "è stato impugnato direttamente dinanzi al Collegio di Garanzia, che lo ha dichiarato inammissibile con il dispositivo oggetto del presente gravame. Nel non sottoporre le proprie censure primariamente dinanzi agli organi della giustizia federale (in primis, il Tribunale Federale nazionale), parte ricorrente, nell'erroneo assunto che la controversia di specie fosse riconducibile all'ambito dell'ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, ha dunque disatteso il vincolo della pregiudiziale sportiva". In sostanza, l'atto impugnato secondo il Tar avrebbe dovuto essere contestato "innanzi ai competenti giudici sportivi endofederali e, poi, esofederali e solo successivamente innanzi a questo Tribunale". (ANSA).

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